AVVISO a tutti i soci Federcaccia Lombardia.
Visto le discussioni riguardo le elezioni dei presidenti di sezione, si informa che si terranno a febbraio 2019 e non a febbraio 2018 come erroneamente qualcuno sosteneva.
Di seguito trovate lo stralcio della Legge Regionale del 28 dicembre 2017 n. 37 - art. 8 - con la quale sono state apportate delle modifiche alla Legge Regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).
Nella sezione legislazione potete trovare la legge Regionale n. 26/93 con l'ultimo aggiornamento sopra descritto.
E' stata stipulata con UnipolSai Assicurazioni la formula integrativa opzione più alla tessera silver con cane, g.g.v.v. silver, gold con cane e g.g.v.v. gold.
La formula è così articolata: canl abbinabile
1) I titotari di tessera silver con cane e g.g.v.v. silver possono acquistare una opzione cane che prevede la copertura assicurativa di n. I cane, oltre quello già assicurato con la tessera silver con cane e g.g.v.v. silver, al costo di € 20,00, importo che equivale al premio assicurativo.
2) | titolari di tessera Gold con cane e g.g.v.v. gold possono acquistare una opzione cane che prevede la copertura assicurativa di n. 2 cani, oltre quello già assicurato con la tessera gold con cane e g.g.v.v. gold, al costo di € 35100, importo che equivale al premio assicurativo.
Il/I cane/i assicurato/i con l'opzione più cani dovranno essere di proprietà dell'associato/assicurato e dovranno essere preventivamente identifrcati riportando sul bollettino di conto corrente postale il numero di microchip assegnato all'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina e il n. di tessera alla quale I'opzione è abbinata.
Sarà possibile sottoscrivere l'opzione più cani utilizzando il bollettino di conto corrente postale predisposto da FIDC da richiedere a questa Sezione provinqiale.
Le condizioni assicurative dell'opzione integrativa più cani sono le medesime previste per le tessere silver, gold e g.g.v.v. (silver e gold) con cane, che di seguito riassumiamo: Il cane deve essere tassativamente di proprietà dell'associato/assicurato. Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.
odifiche alle date d'immissione della selvaggina nell'ATC della Pianura Milanese, per focolai aviaria in alcuni territori.
CAPI PRELEVABILI E PERIODI DI CACCIA RIF. NORMATIVI: L.R. N. 26/1993, L.R. N. 17/2004, D.R. N.10796 del 8/9/2017 VALIDO PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018 – AGG. 08/09/2017
ATTENZIONE NUOVE RESTRIZIONI AL CALENDARIO VENATORIO
Con il decreto n. 10796 del 8/09/2017 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2017/2018. Riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia", la cui pubblicazione è prevista per il 13/9/17 sul BURL n. 37.
– Allodola (Alauda arvensis): • prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017; • carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;
- Combattente (Philomachus pugnax): • sospensione del prelievo venatorio;
- Moretta (Aythya fuligula): • carniere stagionale per cacciatore non superiore a 40 capi;
- Moriglione (Aythya ferina): • prelievo venatorio dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018; • carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;
- Pavoncella (Vanellus vanellus): • carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;
- Pernice Bianca (Lagopus muta helvetica): • non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l’indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto; • il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell’80% del piano; • eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2017, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;
- Quaglia (Coturnix coturnix): • carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;