✅ Soddisfazione per la Delibera Regionale sui Valichi Montani
CACCIA E VALICHI MONTANI: COSA CAMBIA NEL 2025?
Con la Deliberazione N. XII/5022, approvata nella seduta del 22 settembre 2025, la Regione Lombardia compie un passo importante verso una gestione equilibrata e responsabile del territorio montano. Un provvedimento atteso e condiviso, che riconosce il valore delle rotte migratorie dell’avifauna e tutela al tempo stesso la dignità dell’attività venatoria.
🏔️ Oggetto della Delibera
Individuazione dei valichi montani attraversati da rotte migratorie dell’avifauna e definizione delle limitazioni all’attività venatoria ai sensi dell’art. 43, comma 2 bis, L.R. 26/93, come modificato dalla legge nazionale n. 131/2025.
📜 Contesto normativo e tecnico
La legge n. 131/2025 ha modificato l’art. 21 della legge nazionale 157/1992, introducendo criteri morfologici e orografici per l’individuazione dei valichi montani rilevanti per la migrazione dell’avifauna.
In attesa del decreto ministeriale previsto dalla legge 131/2025, le Regioni possono stabilire limiti all’attività venatoria sui valichi già individuati.
La Regione Lombardia si basa su studi geomorfologici dell’Università dell’Insubria e sullo studio Fornasari et al. (2000), unico riferimento scientifico disponibile sulle rotte migratorie.
🎯 Un atto di equilibrio e buon senso :
La delibera individua 23 valichi montani attraversati da flussi migratori di uccelli, distribuiti tra le province di Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia. Si tratta di aree già note e monitorate, confermate anche nella stagione venatoria 2023/2024.
L’intervento non impone divieti assoluti indiscriminati, ma introduce limitazioni mirate e proporzionate, basate su criteri scientifici e tecnici. Un approccio che valorizza la biodiversità senza criminalizzare la caccia.
🚫 Le nuove regole entro 1 km dai valichi :
Caccia vietata in oasi, ZRC, parchi e foreste demaniali
Caccia limitata in zone soggette a misure regionali e conservazione
Tutele aggiuntive dove la caccia è già impraticabile per motivi tecnici o logistici
📊 La classificazione dei valichi:
🔴 10 valichi con divieto totale
🟠 7 valichi con divieto parziale
🟢 6 valichi dove la caccia è consentita con regole
Questa suddivisione dimostra che la Regione ha saputo distinguere tra aree sensibili e territori dove l’attività venatoria può continuare nel rispetto delle normative.
🚫 Limitazioni all’attività venatoria:
Entro un raggio di 1.000 metri dal centro di ciascun valico:
Divieto assoluto di caccia nelle aree già ricomprese in oasi di protezione, ZRC, foreste demaniali o aree naturali protette.
Applicazione delle misure di conservazione nelle ZPS formalmente istituite.
Applicazione delle limitazioni regionali (art. 43, comma 5ter L.R. 26/93, DM 184/2007, calendario venatorio) nelle aree non soggette a divieti specifici.
Disposizioni di maggior tutela nelle aree residuali dove la caccia risulta impraticabile per motivi tecnici, logistici o di frammentazione territoriale.
⚖️ Una legge che riconosce il valore delle montagne
La nuova legge nazionale 131/2025 riconosce il ruolo strategico delle zone montane per la biodiversità, la coesione sociale e la cultura rurale. In attesa del decreto ministeriale attuativo, la Regione Lombardia ha scelto di agire con responsabilità, basandosi su studi scientifici e dati tecnici.
🗺️ Trasparenza e accessibilità
La cartografia ufficiale dei valichi è disponibile negli atti regionali, con shapefile e coordinate geografiche per garantire chiarezza e applicazione corretta delle limitazioni.
🙌 Un passo avanti per tutti
Questa delibera rappresenta un esempio virtuoso di gestione condivisa del territorio, dove tutela ambientale e attività venatoria possono coesistere. Un segnale positivo per chi crede nella caccia responsabile, nella difesa della biodiversità e nel dialogo tra comunità locali e istituzioni.