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Art. 3. Consulta faunistico-venatoria regionale.

Art. 3. Consulta faunistico-venatoria regionale.

La giunta regionale si avvale di una consulta composta da:(7)
a) l'assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di presidente;(8)
b) il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato;(9)
c) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;
g) un rappresentante dell'ente nazionale per la cinofilia italiana;
h) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri forestali Lombardia;(10)
h bis) un rappresentante designato dalle Comunità Montane in rappresentanza dei territori montani.(11)
2. La Consulta è costituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale tenuto conto delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta.(12)

3. (13)

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla giunta regionale; svolge funzioni di segretario un funzionario della competente struttura.(14)

4 bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta sono di norma organizzati in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento delle consulte faunistico-venatorie territoriali di cui all’articolo 16.(15)

5. La consulta ha sede presso la giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale.

6. (13)

7. La consulta, su richiesta dell’assessore regionale competente può formulare proposte e partecipare alla elaborazione della normativa e delle direttive regionali, nonché degli strumenti e dei contenuti della pianificazione e della programmazione faunistico-venatoria e alla definizione del calendario venatorio.

8. (13)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
7. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
8. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. 
9. La lettera è stata sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. g) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente modificata dall'art..15, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. 
10. La lettera è stata sostituita dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. 
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 15, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. 
12. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e successivamente sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. 
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. f) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. 
14. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. g) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. 
15. Il comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.