Saltare la navigazione

Art. 47. Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria.(19)(237)(238)

Art. 47. Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria.(19)(237)(238)

1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:(248)

a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;(249)
b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all’articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell’avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;(250)
c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli artt. 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all’art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
e) dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile di cui all’art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.

1 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della Provincia di Sondrio, provvedono all’accertamento, alla quantificazione e all’indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci.(251)

2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a compartecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci.(252)

3. I nuovi impianti che fruiscono di finanziamenti CEE debbono già prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dei danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Per tali impianti non sono ammesse richieste di indennizzo danni.(253)

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla gestione delle somme assegnate, sentito il Comitato tecnico costituito a norma del comma 2, dell’art. 26 della legge 157/92.(254)

5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della provincia di Sondrio.(255)

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all’eccessiva consistenza di una o più spece di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie.(256)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
237. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 9, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente dall'art. 1, comma 23 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
238. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. 
239. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. 
240. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. 
241. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificata dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. 
242. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. 
243. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 4) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. 
244. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. 
245. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 6, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
246. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 5) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. 
247. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 6, lett. p) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.