L’Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) stabilisce e rimodula le misure di eradicazione e sorveglianza per contrastare la diffusione della malattia, applicabili su tutto il territorio nazionale o in zone specifiche.
Ecco una sintesi dei punti salienti del documento:
🎯 Obiettivi e Ambito di Applicazione (Art. 1)
L’Ordinanza definisce le misure per l’eradicazione e la sorveglianza della PSA, che includono:
- Contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione tramite il rafforzamento o la costruzione di barriere.
- Depopolamento dei cinghiali selvatici per l’eradicazione della malattia.
- Sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici.
- Misure di biosicurezza negli stabilimenti.
🚧 Misure di Contenimento (Art. 2 e 3)
Barriere Fisiche (Art. 2)
Il Commissario Straordinario coordina il potenziamento delle barriere autostradali esistenti e la possibile costruzione di ulteriori barriere fisiche ex-novo al di fuori della rete autostradale, per rendere discontinuo l’areale del cinghiale e limitare la diffusione del virus.
Zona di Controllo dell’Espansione Virale (Zona CEV) (Art. 3)
Viene istituita una Zona CEV (dimensioni variabili) ad alto rischio di diffusione, individuata a ridosso delle barriere e all’interno delle zone soggette a restrizione.
- Priorità alla sorveglianza passiva, in particolare la ricerca attiva delle carcasse.
- È vietata l’attività venatoria in tutte le sue forme (comprese gare/prove cinofile) nei confronti del cinghiale.
- Sono consentite le attività di depopolamento con trappolaggio, tiro alla “cerca” o da appostamento.
🐗 Depopolamento dei Cinghiali (Art. 4 e 5)
Nelle Zone Soggette a Restrizione (Art. 4)
Nelle zone soggette a restrizione II e III (non ricadenti in Zona CEV), l’attività venatoria al cinghiale è vietata. Sono autorizzate forme di controllo faunistico (trappole, tiro) e forme collettive (max 3 cani e 20 persone).
- Nelle zone soggette a restrizione I (non ricadenti in Zona CEV), l’attività venatoria al cinghiale è vietata. I capi abbattuti in attività venatoria (se autorizzata in deroga) possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi al test PSA.
- L’obiettivo di depopolamento nella Zona I è di abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti nell’anno precedente all’inclusione nell’elenco delle zone soggette a restrizione, mirando a un vuoto biologico nelle ‘zone bianche’.
- Il depopolamento deve essere svolto anche nelle aree protette ad ogni livello.
- È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione di carne, prodotti a base di carne o trofei di suini selvatici, salvo deroghe per la trasformazione dopo esito negativo al test PSA.
Zona di Riduzione della Densità per il Nord Italia (Art. 5)
- Viene individuata una zona di circa 20 km in area indenne, a partire dal bordo esterno della Zona CEV (o Zona I).
- In quest’area, l’obiettivo di depopolamento è di almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente. Nelle aree protette e dove la zonizzazione corrisponde ai confini comunali, il target è la densità obiettivo zero.
- I capi abbattuti in questa zona, pur non essendo obbligatorie le misure di biosicurezza dell’Allegato 1, devono essere testati per PSA e Trichinella spp..
🔍 Sorveglianza e Biosicurezza (Art. 6, 9 e 10)
Sorveglianza sui Cinghiali (Art. 6)
- Obbligo di segnalazione: Chiunque rinvenga un cinghiale morto o moribondo deve segnalarlo immediatamente all’Autorità Competente Locale (ACL) e astenersi dal toccarlo o spostarlo.
- Controllo virologico: È garantito il controllo virologico (test PSA) su ogni cinghiale trovato morto o moribondo (inclusi gli investiti) in tutto il territorio nazionale.
- Test obbligatorio: Ogni singolo cinghiale catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV deve essere testato per PSA.
Sorveglianza e Biosicurezza negli Allevamenti Suini (Art. 9 e 10)
- Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, in assenza di sospetto, l’ACL campiona ogni settimana i primi due suini morti negli allevamenti da ingrasso.
- Nelle zone soggette a restrizione, sono previste ulteriori misure obbligatorie di biosicurezza.
- Il personale che opera in allevamenti in zona di restrizione II e III deve rispettare un periodo di inattività minimo di 48 ore prima di recarsi in stabilimenti al di fuori di tali zone.
- Le attività all’aperto (ludico-ricreative, sportive) con più di 20 persone nelle zone soggette a restrizione II e III richiedono autorizzazione preventiva con parere favorevole dell’ACL sulla conformità alle norme di biosicurezza.
🗓️ Disposizioni Finali (Art. 16)
- L’Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti Ordinanze 3/2025 e 4/2025.
Le disposizioni si applicano dalla data di emanazione e fino al 28 marzo 2026
Ordinanza_7_2025_Misure_di_eradicazione_e_sorveglianza_PSA