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Art. 12. (Esercizio dell'attivita' venatoria)

Art. 12. (Esercizio dell'attivita' venatoria)

1. L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali
ed a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidita' permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunisticovenatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno puo' procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validita' su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatorio e' altresi' necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonche' le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove e' consentita l'attivita' venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza e' necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere anno