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Art. 30.(Sanzioni penali)

Art. 30.(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929,00 a euro 2.582,00 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774,00 a euro 2.065,00 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464,00 a euro 1.549,00 per chi esertita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita' sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774,00 a euro 2.065,00 per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516,00 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a euro 3.098,00 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a euro 1.549,00 per chi abbatte, cattura o detiene specie d i mammiferi uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresi' la misura della confisca dei richiami; i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065,00 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516,00 a euro 2.065,00 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.