In breve i punti salienti del decreto:

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2023-2024, per il territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, la riduzione del prelievo come segue:

Moretta, Combattente e Pavoncella, sospensione del prelievo;

Moriglione:
· caccia estesa tra il 17 settembre e il 31 gennaio 2024 ai sensi del piano di gestione nazionale e dal 20 al 31 gennaio esercitabile solo da appostamento;
· carniere massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali;
Allodola:
· prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023;
· carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
· i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore;

Tortora selvatica:
· carniere massimo per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e a 15 stagionali in riferimento ad uno carniere regionale stagionale predefinito pari a 465 capi;
· preapertura dal 1 al 16 settembre 2023 fino ad un massimo di tre giornate e caccia dal 17 settembre al 31 dicembre 2023. In caso di preapertura, ai sensi della · l.r. 17/2004 disposta dal competente dirigente della struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca interessata, previo parere ISPRA, la chiusura
viene coerentemente adeguata anticipandola di pari periodo;attuazione di un sistema di raccolta tempestiva  dei dati di prelievo e sospensione del prelievo in caso di superamento dello stock regionale predefinito;
· ogni cacciatore che prelevi esemplari di Tortora selvatica dovrà provvedere giornalmente a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all’indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it, l’avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti e l’ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;
· la Direzione Generale Agricoltura Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti verificherà che non venga superato il carniere complessivo regionale e procederà ad informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi previsti sia pari all’80 % del carniere regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale e a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento della carniere regionale stagionale predefinito per la specie;

Quaglia:
· carniere massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e a 20 stagionali nel periodo dal 17 settembre al 31 ottobre 2023;

Merlo:
· prelievo compreso tra il 17 settembre ed il 31 dicembre 2023, con prelievo nel mese di settembre da appostamento e carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore;

· Tordo sassello e Cesena prelievo è consentito tra il 17 settembre 2023 e il 20 gennaio 2024;

– Codone:
· carniere massimo per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e a 25 stagionali. Nel periodo dal 20 gennaio al 31 gennaio 2024, il prelievo sarà esercitabile solo da appostamento ;

– Beccaccia:
– prelievo consentito dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 con un carniere massimo per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e a 20 stagionali. Nel mese di gennaio 2024 il prelievo venatorio della specie sarà  consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica;

– Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Fischione,
Mestolone, Marzaiola, Canapiglia
1.  prelievo consentito dal 17 settembre al 31 gennaio 2024. Nel periodo dal 20 gennaio al 31 gennaio 2024, il prelievo sarà esercitabile solo da appostamento;
2. che le prescrizioni di cui al Decreto relativo alla valutazione d’incidenza N. 10571 del 12/07/2023 ad oggetto: “Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2023-2024, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.”, siano recepite e applicate durante la stagione venatoria 2023/2024 nel territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi www.agricoltura.regione.lombardia.it.

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