ATTENZIONE!!!

I neofiti al primo rilascio della licenza di caccia sono esentati dal pagamento del versamento di tassa regionale ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 20 Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico (BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

La tassa di concessione regionale per attività venatoria non è dovuta:

  • in occasione del  rilascio della licenza di porto di fucile a uso caccia
  • in occasione del successivo nuovo rilascio a seguito di revoca
  • qualora, nel corso dell’anno, si prevede di non esercitare l’attività venatoria o di esercitarla esclusivamente all’estero.

Una volta versato l’importo dovuto, l‘esercizio dell’attività di pesca e dell’attività venatoria è consentito su tutto il territorio nazionale. Tuttavia è bene tener presente che ciascuna Regione ha la propria normativa e proprie modalità di gestione della materia. E’ quindi consigliabile informarsi circa la presenza di eventuali vincoli, prima di esercitare tali attività al di fuori del territorio lombardo.

Per approfondimenti consultare questa pagina

Riferimenti Normativi:
art. 3 legge 16 maggio 1970, n. 281
art. 4 legge 14 giugno 1990, n.158
d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230
d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31
art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662
art. 55 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
l.r. 10 dicembre 1998, n. 34
l.r. 14 luglio 2003, n.10
l.r. 8 luglio 2015, n. 20 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico”

Fonte sito della regione Lombardia

Categorie: Norme

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