ATTENZIONE

L’art.11 comma 8 della legge n. 22 modifica dell’articolo 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26. (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è abrogato.

 

Di seguito Il comma 12 dell’art 40 che è stato abrogato dall’art. 11, comma 8 della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.

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Per ulteriori informazioni vedi la legge n° 22 del 10/08/2017 e la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26. aggiornata in allegato alla presente comunicazione.

Categorie: News

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