ALLEGATO 3.B
DISPOSIZIONI TNTEGRATTVE AL CALENDARIO VENATORTO REGIONALE 2O19/2O2O PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI MONZA BRIANZA ATC: BRIANTEO
Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori prowedimenti emanati dalla Regione, l’attività venatoria si svolge come di seguito riportato. Perquanto concerne le disposizioni inerentigli eventuali pianidi prelievo di specie stanziali, si rimanda agli specifici prowedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell’UTR. ln attuazione dell’art.51, c 6, della l.r. n.26/93 e successive modificazionie integrazioni, ilprelievo dicapidi fauna stanziale in violazíone della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure: 

a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
c) € 500,00 per ogni lepre comune;
d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

Per 2019
2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI L’attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti alI’ATC per la stagione venatoria 2019/2020, dal 17.08.2019 al 11.09.2019 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, da un’ora prima del sorgere del sole, sino al tramonto.

Vigono inoltre le seguenti norme specifiche:

  • possono essere impiegati, ad esclusione delle mute da seguita, un massimo di 3 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone; 
  • possono essere impiegati, per le mute da seguita, un massimo di 4 cani per singola persona e un massimo di 6 cani per gruppo di persone.

L’allenamento e l’addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria.

Dal 09.12.2019 al 30.01.2020, la caccia alla volpe è consentita con l’uso di non più di sei cani da tana (bassotti e terrier), in apposite squadre, composte ognuna da un massimo di dieci cacciatori, muniti di fucile da caccia ad anima liscia caricato con munizione spezzata, nominativamente individuati dal Comitato di gestione, i quali sono tenuti a comunicare, via PEC e almeno 24 ore prima della data di svolgimento della battuta, al comando del Corpo di Polizia provinc.iale, i nominativi dei cacciatoricomponenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Questi ultimi, sono consentiti esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato, dal sorgere del sole fino alle ore 13.00, a esclusione deigiorni destinati alla cattura o all’immissione di fauna selvatica. Durante l’attività venatoria è vietato usare e detenere sul luogo di caccia, cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm, nonché cartucce a palla.

Categorie: NewsNorme

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