Recepite tutte le premesse delibera quanto segue:

1. di confermare l’apertura generale della stagione venatoria 2023/2024 al 17.09.2023 e di stabilire che la chiusura della medesima avvenga come da vigente normativa regionale, fatte salve diverse disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di cui a successivi provvedimenti regionali;

2. di approvare, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 24, 27, 34, 35, 38, 40 e 43 della l.r. 26/93, dagli articoli 1, 2 e 3 della l.r. 17/2004 e dagli articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 del regolamento regionale n.  16/2003, le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 6, e l’allegato 7 relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che:

a. le prescrizioni di cui al Decreto della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi n. 10571 del 12.07.2023 allegato al presente provvedimento, siano applicate per la stagione venatoria 2023/2024, sul territorio di
competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

b. possano essere disposte, con provvedimento del Dirigente della U.O. competente, l’adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di
conservazione o per altre calamità, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l’integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nei mesi di ottobre e
novembre, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004;

c. siano approvate, con decreto del Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, le disposizioni inerenti all’attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti agli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, attenendosi, nel caso dei galliformi alpini, alle indicazioni di merito
contenute nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4169 del 30.12.2020 e nel caso del cinghiale, alle disposizioni di cui al Decreto n. 9706/2023;

d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l’eventuale anticipo dell’apertura e il conseguente anticipo della chiusura della
caccia alle specie di cui all’art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, e nel rispetto delle modalità ivi previste;

e. qualora si rendesse necessario successivamente all’approvazione del presente provvedimento, in relazione all’andamento dell’annata agraria, il Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
territorialmente competente, disponga con proprio provvedimento il posticipo dell’apertura della caccia vagante al 1° ottobre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l.r. 17/2004;

f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l’eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l. 157/92 e il corrispondente posticipo dell’apertura per le stesse specie, per il rispetto dell’arco temporale massimo di cui al comma 1 del
medesimo art. 18;

g. negli istituti faunistico-venatori a gestione privata, ovvero nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agri-turistico venatorie, in ragione della loro specifica conduzione e organizzazione del prelievo ai sensi dell’art. 38 della l.r. 26/93, la stagione venatoria 2023/24 si svolga in conformità alle disposizioni di cui alla medesima l.r. 26/93 e alla l.r. 17/2004, nonché della DGR 2705/2019 e che, pertanto, in tali istituti, non
trovino applicazione le disposizioni di cui agli allegati da 1 a 6 al presente provvedimento, in quanto riferite al territorio a caccia programmata (Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia);

h. per quanto attiene alla proposta di individuazione dei valichi montani nel raggio di mille metri dai quali l’attività venatoria è vietata, debba farsi esclusivo riferimento alle specifiche disposizioni di cui alla D.G.R. n.
479/2023, citata in premessa e alla conclusione dell’iter procedurale in corso, con l’approvazione dei suddetti valichi da parte del Consiglio regionale e loro successiva pubblicazione sul portale di Regione
Lombardia;

i. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 “Approvazione del protocollo “Meteo Beccaccia” in attuazione del ‘Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti
della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi’ di ISPRA”, relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di “ondate di gelo”;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

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