Estratto della circolare di chiarimento originale, emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Al riguardo, pur in assenza di specifiche disposizioni nella vigente normativa di pubblica sicurezza, afferenti alle modalità di rilascio del duplicato di una licenza di polizia, si ritiene che, in applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, al rilascio del duplicato debba provvedersi a richiesta dell’interessato, purché l’istanza, in bollo, sia corredata della documentazione strettamente necessaria alla
formazione del duplicato stesso, ovvero:

  • della denuncia di smarrimento o di furto della licenza (in alternativa, qualora il duplicato sia richiesto per deterioramento della licenza, all’ istanza dovrà essere allegata la licenza medesima);
  • delle fotografie eventualmente necessarie;
  • della marca da bollo da apporre sul duplicato della licenza;
  • del pagamento del costo del libretto, se dovuto.

Il duplicato deve essere rilasciato con i medesimi contenuti e con validità temporale coincidente con quella del documento originale e, sul nuovo libretto, dovrà essere specificato che trattasi di duplicato in sostituzione di quello in precedenza rilasciato.

Contrasterebbe, infatti, con il richiamato principio di proporzionalità dell’ azione amministrativa il rilascio di una nuova licenza – avente decorrenza e validità dalla data del rilascio – che produrrebbe l’effetto di comprimere e ridurre in maniera arbitraria la fruizione del titolo rubato, deteriorato o smarrito, ancora in corso di validità al momento dell’evento denunciato.

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