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Allegato ‘D' (Articolo 7 ).(273)

Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi:

1. L’attività di prelievo e di cattura di uccelli vivi a fini di richiamo non è considerata esercizio di attività venatoria ed è esercitata in presenza delle condizioni di deroga previste dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE, del parere dell'INFS, e nel rispetto delle prescrizioni che seguono.
2. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo, non sussistendo altre condizioni alternative nella regione, è svolta da impianti della cui autorizzazione sono titolari la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio.(274)
3. L’istituto nazionale per la fauna selvatica stabilisce per gli impianti un congruo periodo di attività, nonché svolge compiti di controllo e certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi. La vigilanza sull’attività degli impianti é affidata agli agenti venatori della provincia.
4. Le reti utilizzate dagli impianti sono fornite gratuitamente dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e devono essere restituite entro 5 giorni dalla fine della attività dell’impianto. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura; tali convenzioni dovranno prevedere, in particolare, gli obblighi dei gestori dell’impianto, i compensi, le prescrizioni, le modalità di pagamento delle spese di gestione, le eventuali assicurazioni, i casi di revoca dell’autorizzazione, nonché il numero massimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie, determinato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e, su tale base, per singolo impianto, non superiore al rapporto annuale di tre capi per cacciatore da appostamento.(275)
5. Gli impianti possono essere fissi o mobili, a reti verticali o orizzontali di tipo tramaglio o mist-netz; gli impianti fissi, costituiti da roccoli, bressane, copertoni o prodine, dovranno essere adeguatamente tabellati a cura della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio. Tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non possono essere lasciati incustoditi; nel raggio di cento metri dagli impianti di cattura la caccia é vietata. Il gestore, durante il funzionamento dell’impianto, può ammettere la presenza di persone diverse dai collaboratori dichiarati, purché si limitino ad assistere passivamente alla attività di cattura.(276)
6. Il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse.
7. Ogni esemplare consentito e catturato deve essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili deve avvenire alle reti per realizzare la selettività della cattura a posteriori, attuata in via principale dalle reti appositamente indicate secondo la maglia dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, secondo la circolare del 22 novembre 1996, n. 31502 del MIRAAF (ora MIPA) e del 15 gennaio 1999, n. 81619 dello stesso istituto nazionale per la fauna selvatica; il contrassegno inamovibile fornito dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio deve essere apposto sul tarso degli uccelli. I soggetti provvisti di anelli utilizzati in sede internazionale per lo studio delle migrazioni che venissero eventualmente catturati, dovranno essere liberati subito dopo aver trascritto i dati su specifica cartolina da spedire all’istituto nazionale per la fauna selvatica e all’osservatorio regionale. (277)
8. Ogni esemplare catturato verrà messo, dopo l’estrazione dalla rete, in un sacchetto di tela o di stoffa o in altro contenitore e successivamente, su un registro contenente l’iscrizione completa del contrassegno, verrà trascritta la data e l’ora della cattura e la specie catturata; dovrà inoltre essere previsto un registro per segnalare gli esemplari marcati e ceduti, quelli marcati e trattenuti dall’impianto e quelli deceduti.
9. I richiami catturati dovranno essere custoditi in un locale adibito specificatamente allo scopo e mantenuto sempre in condizioni igieniche ottimali di temperatura, umidità ed areazione, con a disposizione acqua e cibo.
10. L’attività di cessione dei richiami é gratuita ed avviene o presso l’impianto di cattura o in centri di distribuzione individuati dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che determineranno altresì gli orari di apertura al pubblico e le modalità di fruizione. Ogni anno potranno essere ceduti e trascritti sull’apposito tesserino non più di due esemplari per ogni singola specie per cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo, fermo restando che la sostituzione del richiamo di cattura avverrà solo dietro presentazione del richiamo morto da sostituire.(278)
11. Per la gestione di ogni singolo impianto, a Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono di un gestore, valutato idoneo dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale gestore, sotto sua stretta responsabilità, può avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie. (279)
12. Per il funzionamento di ogni impianto è consentito l’uso di non più di venti richiami vivi di cattura per ogni specie e di richiami di allevamento senza limitazione di numero; è consentito altresì l’uso dei mezzi previsti dalla presente legge.
13. Le reti utilizzabili per la cattura consentita dei richiami vivi al fine di realizzare la selettività delle catture devono avere una maglia non inferiore a 32 millimetri di lato per le reti verticali e una maglia non inferiore a 22 millimetri per le reti orizzontali.
14. L’eventuale cessazione dell’attività da parte di un impianto, nel corso dell’anno, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Regione o alla provincia di Sondrio che provvede a trasmettere la comunicazione all’istituto nazionale per la fauna selvatica. (280)
15. Per tutte le violazioni alle prescrizioni di cui al presente allegato si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la sospensione nominale dell’autorizzazione da uno a due anni per chi vende uccelli di cattura in violazione dell’art. 5, comma 9, della legge 157/1992.