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Art. 45. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Art. 45. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

1. La regione per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/92, istituisce la tassa di concessione regionale, ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’art. 44, soggetta a rinnovo annuale.

2. La tassa di cui al comma 1è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall’articolo 34 della stessa l.r. 10/2003.(240)

3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d’armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo.(241)

4. (242)

5. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

6. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

7. La tassa di concessione regionale non è dovuta:

a) qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno;
b) qualora durante l'anno si eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

8. La tassa di concessione regionale deve essere rimborsata:

a) nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b) (243)

9. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione ambientale presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica e la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
234. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 3 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34.