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Art. 54. Norme transitorie.

Art. 54. Norme transitorie.

1. Fino all'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge e in quanto compatibili con la stessa, restano in vigore i regolamenti regionali:

a) 23 novembre 1979, n. 2, riguardante gli allevamenti a scopo amatoriale ed alimentare;
b) 10 giugno 1980, n. 2, per la disciplina e la gestione della caccia in zona Alpi;
c) 31 luglio 1989, n. 2, per la gestione delle aziende faunistiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38 comma 1, lett. a);
d) 26 agosto 1989, n. 3, disciplinante le zone per l'allenamento dei cani e per le gare cinofile.

2. Le aziende agro-venatorie previste dall’art. 18 della l.r.47/78 e successive modificazioni scadono il 31 gennaio 1994 e sino a tale data sono disciplinate dal regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4; tali aziende possono essere trasformate dalla giunta regionale, su richiesta del concessionario, in aziende agro-turistiche-venatorie.

3. Su richiesta del concessionario, da presentarsi entro il 31 gennaio 1994, la giunta regionale può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 lettera c), in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente a favore dei soggetti di cui all’art. 38, comma 4.

4. Le aree a gestione sociale della caccia istituite ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 47/78 e successive modificazioni restano in vigore sino al 31 gennaio 1994.
5. Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione, già istituite dalla giunta regionale, restano in vigore, salvo diversa destinazione del relativo territorio disposta nei piani provinciali di cui agli artt. 14 e 55, comma 2.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.