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Art. 9. Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.(27)(28)

Art. 9. Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.(27)(28)

1. La giunta regionale in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell’"Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche” con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica.(29)

2. (30)

3. L'osservatorio ha come compiti prioritari:

a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;
c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse anche ai fini dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della presente legge;(31)
d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;
e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.
4. (32)

5. L’osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l’istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 1, 24, 40 e 41.

6. I dati raccolti ed elaborati dall’osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle varie attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

7. Nella deliberazione costitutiva sono altresì determinate la composizione, prevedendo competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite le responsabilità e le modalità di funzionamento dell’osservatorio. Per le figure esterne all'amministrazione la partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Alla copertura delle spese di cui al secondo periodo stimate in € 1.500,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'- programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato previsionale del bilancio regionale 2019-2021.(33)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
27. L'articolo era stato abrogato sotto condizione dall'art. 36, comma 4 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (allegato A, punto 50). Il punto 50 dell'allegato A della l.r. 23 luglio 1996, n. 16è stato in seguito abrogato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 (allegato A). 
28. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 20 luglio 2007, n. 17. 
29. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 20 luglio 2007, n. 17. 
30. Il comma è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. 
31. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 20 luglio 2007, n. 17. 
32. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
33. Il comma è stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.