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Art. 34. Caccia programmata.(167)(19)

Art. 34. Caccia programmata.(167)(19)

1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio:(168)


a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;
b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l’anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;
d) possono individuare d'intesa con i comitati di gestione aree e gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche;
e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.

NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
167. La rubrica è stata modificata dall’art. 3, comma 4, lett. y) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
168. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. z) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.