Art. 34. Caccia programmata.(167)(19)
Art. 34. Caccia programmata.(167)(19)
1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio:(168)
a) regolamentano il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge e dal calendario venatorio regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatata tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i comitati di gestione;
b) indicano il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
c) determinano il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati l’anno precedente, fermo restando che tale rapporto è differenziato tra zona Alpi e restante territorio;
d) possono individuare d'intesa con i comitati di gestione aree e gestione venatoria differenziata per la tutela di particolari specie faunistiche;
e) adottano i provvedimenti disciplinari a carico dei trasgressori alle disposizioni vigenti.