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Art. 8. Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna.(19)

Art. 8. Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna.(19)

1. La giunta regionale si avvale della collaborazione dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e degli enti e degli istituti indicati dall’art. 9, comma 5, per ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e faunistiche, la reintroduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, nonché l’approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica anche in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni dell’avifauna.

2. L’attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio, è coordinata, secondo metodi e direttive dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, dall'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9, dalle competenti strutture della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle province.(25)

3. L'attività di cui al comma 2è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia; la validazione dei censimenti compete alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o ai tecnici faunistici, in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC.(26)

4. La giunta regionale istituisce corsi si preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso altresì qualsiasi cittadino italiano o straniero che ne faccia richiesta.

5. Per favorire la conoscenza delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
25. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 luglio 2007, n. 17 e successivamente dall’art. 3, comma 1, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. h) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.