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Art. 51. Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino.(255)

Art. 51. Sanzioni amministrative statali e regionali - Ritiro tesserino.(255)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 31, comma 1, della legge 157/1992, si applica la sanzione da euro 15,49 a euro 92,96 per tutte le violazioni alla presente legge ed ai regolamenti regionali e provinciali attuativi che non siano già comprese nelle violazioni previste dall’art. 31; la medesima sanzione si applica per gli abusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni.

1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all’articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. (256)(257)

1 ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bisè raddoppiata.(258)

1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:(259)

a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l’allenamento e l’addestramento sono consentiti.

2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 120,00 per chi abbatte selvaggina migratoria consentita anche in deroga, in numero superiore a quanto previsto dall’art. 24. Per chi supera, per la caccia vagante, le tre giornate di caccia settimanali o il numero complessivo di giornate per l’intera stagione venatoria, o per la mancata sorveglianza dei cani in luoghi in cui possano arrecare grave danno alla fauna selvatica, se recidivo, la sanzione è raddoppiata.(260)

3. Si applicata la sanzione amministrativa di euro 25,82 per la mancata consegna, al termine della stagiona venatoria, del tesserino venatorio.

4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 per chi abbatte selvaggina stanziale da appostamento fisso e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante; se l’infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno; se la violazione é commessa durante i periodi concessi ai sensi dell’art. 40, comma 4, la sanzione è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino ad un anno. (261)

5. Si applica la sanzione amministrativa da euro 206,58 a euro 619,75 per chi volontariamente procura disturbo all’esercizio venatorio anche avvalendosi di strumenti atti all’allontanamento della selvaggina; se l’attività di disturbo è commessa da agenti della vigilanza volontaria di cui al comma 5 dell’art. 48, la sanzione è raddoppiata.
6. Il presidente della Regione e il presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato provvedono alla richiesta del risarcimento del danno arrecato alla fauna stanziale; i relativi introiti sono destinati ai rispettivi comitati di gestione.(262)

7. Le sanzioni accessorie sono quelle stabilite dall’art. 32 della legge 157/1992.

8. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.(263)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
255. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 24 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 . L'articolo è stato modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19 che ha convertito gli importi dalle lire in euro. 
256. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. 
257. Il comma è stato sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. 
258. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. 
259. Il comma è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. 
260. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente dall'art. 25, comma 1, lett. c) della l.r.10 agosto 2017, n. 22. 
261. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 7, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall'art. 4, comma 1, lett. s) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. 
262. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 7, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
263. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 7, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.