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Art. 17. Oasi di protezione.(19)(49)

Art. 17. Oasi di protezione.(19)(49)

1. Le oasi di protezione di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lettera a), sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, col fine di favorire l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie, nonché di preservare il flusso delle correnti migratorie; nelle oasi è vietata ogni forma di esercizio venatorio.(51)

2. Le oasi di protezione sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; con le stesse modalità l’istituzione può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.(52)

3. La gestione delle oasi di protezione è svolta dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che può affidarla, su presentazione di specifico piano di gestione, ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette; con l’approvazione del piano di gestione gli stessi enti predispongono specifica convenzione con l’ente gestore.(53)

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentiti l’istituto nazionale per la fauna selvatica e l’osservatorio regionale, possono autorizzare nelle oasi e zone di protezione catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare le guardie venatorie dipendenti o quelle dell’ente gestore, alla cattura di determinate specie di fauna selvatica, presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento e di reintroduzione, secondo i criteri fissati dalla pianificazione faunistica.(54)

5. Con le modalità di cui al comma 4 la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono prevedere altresì piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall’ambiente e in particolare sia causa di eccessiva predazione su altre specie.(54)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
50. La rubrica è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. 
51. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19, dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5e successivamente dall’art. 3, comma 2, lett. l) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
52. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5e successivamente dall’art. 3, comma 2, lett. m) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
53. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5e successivamente dall’art. 3, comma 2, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
54. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.