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Art. 56. Delega all'assessore regionale competente.

Art. 56. Delega all'assessore regionale competente.

1. I provvedimenti che, a norma della presente legge, sono di competenza del presidente della giunta regionale sono assunti dall'assessore competente, se delegato.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.