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Art. 43. Divieti.(19)

Art. 43. Divieti.(19)

1. A norma dell’art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque:

a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la regione adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni al disposto dell’art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali;(208)

c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabiliti adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, quelle agro-silvo-pastorali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico;(209)

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, nonché agro-silvo-pastorali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate a destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;(210)

g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio delle leggi nazionali e dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall’appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;(211)

h) cacciare a rastrelli in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendi per un minimo di due anni;(212)

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccello appartenenti alla fauna selvatica, salvo nei casi previsti dall’articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché , in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso ventiquattro ore successive alla Regione o alla provincia di Sondrio;(213)

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 26;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico e elettromeccanico, con o senza amplificazione del suolo;

s) cacciare negli specchi d' acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 7;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (Anas platyrrynchos); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposite ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l’uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio di vietarne l’uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia;(214)

gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso;(215)

gg bis) addestrare o allenare cani nelle zone di cui alle lettere b) e c);(216)

gg ter) abbattere fauna stanziale in caso di pagamento del contributo base per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.(217)

2. E' altresì vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio e l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna;(218)

d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto;(219)

e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli nati.(220)

3. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori.(221)

4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l’esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e comunque non potrà essere superiore a 18 cani.(222)

5. Fermi restando i divieti di cui all’art. 5, comma 9 e all’art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge 157/1992, è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili.(223)

5 bis. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta.(224)

5 ter. Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera i), all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'articolo 6, commi 8, 12 e 13.(225)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
202. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 7 febbraio 2006, n. 3. 
203. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 21, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 1) della l.r. 5 ottobre 2010, n. 17. 
204. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 2) della l.r. 5 ottobre 2010, n. 17. 
205. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 21, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
206. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 21, lett. c) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2002, n. 19. 
207. La lettera è stata modificata dall’art. 3, comma 5, lett. l) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
208. La lettera è stata modificata dall’art. 3, comma 5, lett. m) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
209. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 21, lett. d) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
210. La lettera è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. 
211. La lettera è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. q) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. 
212. La lettera è stata modificata dall’art. 3, comma 5, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
213. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 21, lett. e) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2002, n. 19. La lettera è stata poi modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2003, n. 8 e dall'art. 1, comma 6, lett. f) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. 
214. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 21, lett. e) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificata dall’art. 3, comma 5, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
215. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 21, lett. f) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21 e dall’art. 3, comma 5, lett. p) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
216. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 21, lett. g) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 5, lett. q) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
217. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 21, lett. h) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
218. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 7 febbraio 2006, n. 3. 
219. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 18 giugno 2008, n. 17.