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Art. 58. Abrogazioni.

Art. 58. Abrogazioni.

1. Sono abrogate le leggi regionali nn. 47/78(268), 20/84(269), 41/88(270), 10/89(271) e 23/89(272) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
268. Si rinvia alla l.r. 31 luglio 1978, n. 47, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 
269. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1984, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 
270. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1988, n. 41, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 
271. Si rinvia alla l.r. 14 aprile 1989, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 
272. Si rinvia alla l.r. 19 giugno 1989, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino