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Art. 52. Finanziamenti regionali e piani di riparto.(264)

Art. 52. Finanziamenti regionali e piani di riparto.(264)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione provvede, sulla base delle riscossioni che sono complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia e nella misura individuata annualmente con legge finanziaria regionale, al finanziamento delle seguenti spese:

a) contributi alle province per la predisposizione ed attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali e relativi interventi faunistico-venatori e di miglioramento ambientale di cui agli articoli 8, 10, 12, 14 e 15;
b) contributi alle provincie per l’indennizzo dei danni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e b);(265)
c) concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 1, da ripartire in misura direttamente proporzionale alle autorizzazioni per appostamenti fissi;
d) contributi alle province per attività di controllo e vigilanza dei centri privati di produzione nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui agli articoli 19 e 38, da ripartire sulla base delle corrispondenti tasse regionali;
e) contributi regionali da versare alle province a norma dell'articolo 36;
f) interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività tecniche specifiche di ricerca sulla caccia di cui all'articolo 9 e per iniziative di formazione, promozione e rappresentanza della Regione, di cui agli articoli 8, 10 e 12.(266)

2. La Regione determina annualmente, in sede di bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al comma 1, ripartendole nella misura del 90% per gli stanziamenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e del restante 10% per lo stanziamento di cui alla lettera f). Il riparto destinato a ciascuna provincia deve essere calcolato nella
misura del 60% in base al numero dei cacciatori iscritti agli A.T.C. e C.A. di rispettiva competenza provinciale e per il restante 40% in base alla superficie di territorio utile alla caccia di ogni singola provincia.

3. I finanziamenti regionali per le spese relative alle funzioni trasferite alle province in materia di caccia, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono erogati con acconti annuali e conguagli stabiliti annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
264. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 9, lett. b) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. 
265. La lettera è stata sostituita dall'art. 2, comma 3, lett. a) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 e successivamente modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 . La lettera è stata infine sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 18 giugno 2003, n. 8. 
266. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 20 luglio 2007, n. 17.