Saltare la navigazione

Art. 55. Norme di prima attuazione.

Art. 55. Norme di prima attuazione.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, delibera gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico-venatorio provinciali di cui all’art. 14, comma 1; entro i successivi sessanta giorni le province presentano i piani alla giunta regionale.

2. Le province che abbiano già presentato alla regione i piani faunistico-venatori a norma della l.r. n. 47/78, come modificata dalla l.r. n. 41/88, possono, entro lo stesso termine di cui al comma 1, limitarsi ad adeguare o integrare i piani predetti.

3. La giunta regionale approva i piani entro sessanta giorni dal ricevimento.

4. Qualora la provincia non presenti il piano entro il termine di cui al comma 1, né vi provveda, a seguito di diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, la giunta regionale provvede in via sostitutiva.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.