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Art. 32. Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.

Art. 32. Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia.

1. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l’attività venatoria della selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo-base, di importo non superiore a euro 51,65, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi comitati di gestione.(153)

2. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il comitato di gestione determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo-base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini.

3. I proventi derivanti dai contributi sono utilizzati per il finanziamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia e sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie.

4. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista una adeguata riduzione della quote di partecipazione e/altre forme di riconoscimento, da definirsi nel programma degli interventi di cui all’art. 31, comma 1.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
153. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19.