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Art. 10. Stazioni ornitologiche.

Art. 10. Stazioni ornitologiche.

1. La giunta regionale, sentiti l'istituto nazionale per la fauna selvatica, l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9 e la consulta di cui all'art. 3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate.(34)

2. I settori e le relative attività sono i seguenti:

a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;
b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;
c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;
d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.
3. Nell’ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle emigrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall’istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dal dirigente competente ai sensi dell'art. 6.(35)

3 bis. Il presidente della giunta regionale può autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione didattica, culturale e informativa, nonchè la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 4 della legge 157/1992.(36)

4. Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l’istituto nazionale della fauna selvatica. I dati relativi agli inanellamenti svolti vengono trasmessi annualmente a Regione Lombardia.(37)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
34. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 20 luglio 2007, n. 17 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21. 
35. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D), nonchè dall'art. 22, comma 1, lett. e) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. 
36. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
37. Il comma è stato modificato dall'art. 4 comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.