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Art. 14. Piani faunistico-venatori territoriali. (42)

Art. 14. Piani faunistico-venatori territoriali. (42)

1. 1. La Regione, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

a) oasi di protezione;
b) zone di ripopolamento e cattura;
c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;
h) criteri per la determinazione dell’indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.
2. Il piano di cui al comma 1 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

a) oasi di protezione;
b) one di ripopolamento e cattura;
c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;
g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;
h) criteri per la determinazione dell’indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione sull’albo pretorio.
5. Nei territori di protezione di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi per agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.

6. Le zone di cui ai commi 1 e 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a cura della Regione;
b) quelle di cui al comma 3, lettere a), b) e c) a cura della provincia di Sondrio;
c) quelle di cui ai commi 1 e 3, lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.
7. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.
8. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, se riattivati sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all’articolo 25, comma 8, seconda parte.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
42. L'articolo è stato sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.