Art. 42. Ripopolamenti.
1. Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali. (198)(19)
2. L’introduzione o l’immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell’anno, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, della legge 157/1992, esclusivamente negli istituti di cui all’articolo 14, commi 1 e 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall’estero, l’introduzione o l’immissione della stessa è effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.(199)
3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l’idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall’estero, anche se muniti di certificato sanitario all’origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell’ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione. Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza.(200)
4. (201)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.