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Art. 26. Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.(19)

Art. 26. Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.(19)

1. Acquisito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.(96)

1 bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.(97)

2. In attuazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l’uso per l’esercizio dell’attività venatoria di richiami di allevamento senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento.(98)

3. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), l’utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimi complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l’utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno. Gli anelli identificativi che legittimano il possesso e l’utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e le loro caratteristiche sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.(99)

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legittimare il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato e rilasciato ai sensi dei commi 1, 1 bis e 3 ed apposto sul tarso di ogni esemplare.(100)

5 bis. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all’articolo 4 della l. 157/1992 detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione. Nella banca dati, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, confluiscono: (101)

a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami vivi provenienti da cattura e da allevamento;
b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;(102)
b bis) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini del prelievo venatorio.(103)

5 ter. (104)

5 quater. Il mancato inserimento in banca dati dei dati di cui al comma 5 bis comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 51, comma 1. (105)

6. (106)

7. La provincia vigila e controlla le attività previste dal presente articolo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
96. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 18 giugno 2003, n. 8 , dall'art. 1, comma 6, lett. b) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12 , dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21 e successivamente dall’art. 3, comma 3, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
97. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 30 luglio 2008, n. 24. 
98. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 16 settembre 2009, n. 21. 
99. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 11, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 , dall'art. 1, comma 6, lett. c) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12 , dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 18 giugno 2008, n. 17 , dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente dall’art. 3, comma 3, lett. l) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
100. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 e dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. 
101. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. 
102. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. 
103. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. g) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. 
104. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. 
105. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. 
106. Vedi art. 2, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19.