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Art. 24. Prelievo venatorio.(19)

Art. 24. Prelievo venatorio.(19)

1. Per ogni giornata di caccia il cacciatore può prelevare due capi di fauna selvatica stanziale autoctona anche della stessa specie, ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice e gallo forcello, di cui è consentito il prelievo di un solo capo (81)

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore.(82)

3. Per ogni giornata di caccia all’avifauna selvatica migratoria, salvo diversa disposizione specifica della Regione, il cacciatore non può prelevare più di trenta capi, con il limite di due sole beccacce e di dieci capi tra palmipedi e trampolieri per cacciatore.(83)

4. La giunta regionale nel calendario venatorio annuale deve prevedere variazioni numeriche entro i limiti indicati nei commi precedenti, sentiti l’istituto nazionale per la fauna selvatica e l’osservatorio regionale, tenuto conto delle fluttuazioni numeriche e delle tendenze delle popolazioni oggetti di caccia anche tramite l’elaborazione dei dati di abbattimento delle annate precedenti.(84)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
80. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 9, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. 
81. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7e successivamente dall’art. 3, comma 3, lett. f) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
82. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7.