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Art. 16. Consulte faunistico-venatorie territoriali.(45)(19)

Art. 16. Consulte faunistico-venatorie territoriali.(45)(19)

1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono avvalersi di consulte faunistico-venatorie territoriali, nominate dal Presidente per la provincia di Sondrio e dal Presidente della Giunta regionale per il restante territorio, e composte da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia,designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; le consulte, per il relativo territorio, sono presiedute dal
Presidente della provincia di Sondrio o dall’Assessore regionale all’agricoltura anche tramite suo delegato. Il territorio di riferimento delle singole consulte corrisponde a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali.(46)

2. La durata in carica della consulta corrisponde a quella effettiva dell'organo consiliare dell'ente che procede alla nomina.(47)

3. I componenti della consulta, nei cui confronti siano state disposte sanzioni concernenti l'esercizio venatorio, sono revocati dal presidente della Regione o della provincia di Sondrio e comunque non possono più far parte della consulta stessa.(48)

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura organizzativa competente della Regione o della provincia di Sondrio.(49)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
45. La rubrica è stata sostituita dall’art. 3, comma 2, lett. g) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
46. Il comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
47. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. i) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
48. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. j) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. 
49. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.