Art. 21. Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile.(19)(63)
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio istituiscono le zone di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lett. f), destinate all’allenamento ed addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile e ne affidano la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori
cinofili, nonchè ad imprenditori agricoli singoli o associati.(64)
cinofili, nonchè ad imprenditori agricoli singoli o associati.(64)
2. Tali zone sono distinte in zone A, B e C.
3. Le zone A sono destinate alle prove cinofile di interesse almeno provinciale, con divieto di sparo, hanno carattere temporaneo e funzionano per tutta la durata delle prove autorizzate. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, d'intesa con l’ente nazionale della cinofilia, possono autorizzare tali prove anche su selvaggina naturale e ne possono autorizzare lo svolgimento anche nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali ed in altre aree protette, previe intese con gli enti gestori.(65)
4. Le zone B, di estensione non superiore a mille ettari, hanno durata triennale, sono destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per tutto l’anno, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, e a prove cinofile sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.
5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare anche zone B temporanee nel periodo da gennaio ad agosto; possono autorizzare inoltre l’istituzione di zone B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani su lepre
comune; possono autorizzare altresì zone B di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate nei modi di cui sopra, destinate esclusivamente all’allenamento e all’addestramento dei cani da seguita su cinghiale.(66)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono istituire zone B giornaliere, destinate a prove cinofile di interesse sub-provinciale, per cani iscritti e non ai libri genealogici. Dette prove possono essere autorizzate sia su selvaggina di allevamento in zone di limitata estensione, sia su selvaggina naturale anche in terreni a vincolo venatorio.(67)
7. Le zone C, di estensione fra i tre e i cinquanta ettari, hanno durata triennale e sono destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l’abbattimento tutto l’anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, nonchè per le prove cinofile con selvatico abbattuto.
8. Su richiesta del titolare possono essere istituite zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani di tipo A, B e C nelle aziende agri-turistico-venatorie e di tipo A e B nelle aziende faunistico-venatorie.
9. E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il regolamento attuativo, fermo restando che l’attività cinofila ivi praticata non è assimilabile all’esercizio venatorio o all’addestramento cani nei trenta giorni che precedono l’apertura annuale della stagione venatoria.(68)